(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 18 del 20 aprile 2018) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, concernente Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale; Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante norme in materia di Addestramento professionale dei lavoratori; Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; Vista la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 novembre 2002 «Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle priorita' future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (IFP)», per aumentare la trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale tramite l'applicazione e la razionalizzazione di strumenti e reti d'informazione e la successiva «Dichiarazione di Copenaghen» adottata il 30 novembre 2002 dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione; Vista la «Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)» per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per presentare le proprie qualifiche e competenze in Europa; Vista la «Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente» che fornisce una piattaforma comune per la definizione delle cosiddette competenze per la cittadinanza, la cui acquisizione da parte di tutti i cittadini europei deve costituire l'obiettivo prioritario degli Stati membri; Vista la «Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale», che definisce i crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ed il quadro metodologico comune che facilita l'accumulo e il trasferimento dei risultati di apprendimento, in termini di crediti, da un sistema all'altro allo scopo del raggiungimento di una qualifica; Vista la «Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale», che vuole istituire entro il 2018 modalita' che consentano alle persone di ottenere una convalida delle conoscenze, abilita' e competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali e ottenere una qualifica completa o parziale, migliorando l'occupabilita' e la mobilita', in particolare delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate o meno qualificate; Vista la «Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i giovani», che individua, tra gli orientamenti su cui dovrebbero basarsi i sistemi di garanzia per i giovani, anche l'attuazione della raccomandazione del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale; Vista la «Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente» che consente ai diversi sistemi nazionali di riconoscere reciprocamente i titoli e le qualifiche quali certificazioni dei risultati di apprendimento (learning outcomes), indipendentemente dai contesti in cui tale apprendimento si e' realizzato, attraverso un insieme di riferimenti condivisi che rendano possibile a tutti i cittadini l'esercizio della cittadinanza europea, attraverso la mobilita' di studio e professionale; Considerata la condizionalita' ex ante «10.3 apprendimento permanente» di cui all'allegato XI del «Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la quale prevede, tra i criteri di adempimento, «l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE»; Visto l'Accordo di Partenariato 2014-2020, il quale evidenzia l'impegno dell'Italia a realizzare un «Piano di lavoro» finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», che pone le basi del sistema nazionale di certificazione delle competenze; Considerato che l'art. 4 della suddetta legge 28 giugno 2012, n. 92: al comma 51 definisce l'apprendimento permanente come qualsiasi attivita' intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale; al comma 58 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la definizione delle norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali; al comma 64 stabilisce che il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilita', riservatezza, trasparenza, oggettivita' e tracciabilita'; al comma 68 delega il Governo a definire: a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilita' e ampia spendibilita' delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo; b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali; c) le modalita' di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Considerato che l'art. 4 del suddetto decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: al comma 1 esplicita che gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze sono definiti in termini di processo, attestazione e sistema; al comma 2 specifica che gli standard costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento all'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi; al comma 3 stabilisce che gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nell'organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio previsti; al comma 4 indica che gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati; Considerato, altresi', che gli articoli 5, 6, 7 del sopra citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 definiscono rispettivamente gli standard di processo, attestazione e sistema relativi al sistema nazionale di certificazione delle competenze; Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; Considerato che il suddetto decreto ministeriale 30 giugno 2015 definisce una cornice di riferimenti comuni per l'operativita' dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze di titolarita' regionale e che ha declinato in termini di riferimenti operativi gli standard minimi del sistema nazionale di certificazione relativi a processo di erogazione dei servizi, attestazione e sistema. In particolare: l'art. 5 ha definito i riferimenti operativi relativi agli standard minimi di processo dell'«individuazione e validazione» e della procedura di «certificazione»; l'art. 6 ha definito i riferimenti operativi relativi agli standard minimi di attestazione e registrazione; l'art. 7 ha definito i riferimenti operativi per gli standard di sistema, stabilendo, tra i diversi punti, che nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, si assicuri il rispetto dei principi di collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza, si tenga conto dell'accordo in sede di conferenza unificata del 10 luglio 2014 relativo alle «Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali», si prevedano idonee forme di coinvolgimento e partecipazione delle parti economiche e sociali, a livello territoriale; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» il quale disciplina il contratto di apprendistato; Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 settembre 2012; Visto l'Accordo in Conferenza Permanente del 23 gennaio 2013 «Linee guida in materia di tirocini», che dando seguito a quanto stabilito all'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, individua standard minimi per i tirocini formativi e di orientamento; Visto l'«Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 9 del 27 gennaio 2010 «Certificazione competenze e obbligo di istruzione», che istituisce il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 10 ottobre 2005 «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha istituito il fascicolo elettronico del lavoratore; Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 «Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie», ed in particolare l'art. 30 «Repertorio delle qualificazioni della Regione»; Vista la delibera di Giunta regionale del 6 aprile 2016, n. 119 - «Approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale degli adulti», che approva le linee guida per la realizzazione dei percorsi di IeFP dell'istruzione degli adulti; Vista la delibera di Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 212 - «Modifica ed integrazione alle Linee guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale», che definisce il Sistema regionale di istruzione e formazione professionale finalizzato al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza esclusiva delle Regioni, di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b), del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Vista la circolare n. 11 del 26 maggio 2014 «Disposizioni in materia di esami per il rilascio della qualifica al termine dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale»; Visto il Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani, approvato con deliberazione n. 106 del 13 maggio 2014 e avvisi pubblici di attuazione delle diverse misure; Vista la deliberazione n. 102 del 20 aprile 2015, «Riprogrammazione dotazione finanziaria del Piano straordinario per rafforzare l'occupabilita' in Sicilia. Approvazione», che prevede, in relazione agli ambiti Rafforzamento politiche attive e Rafforzamento degli interventi per l'inserimento lavorativo, una serie di azioni ed il ricorso a servizi centrati sulla valorizzazione e lo sviluppo delle competenze; Vista la direttiva 43881US1/2013 applicativa delle linee guida relative ai tirocini formativi del 24 gennaio 2013, che afferma che il percorso formativo del tirocinante deve far riferimento al repertorio regionale dei profili professionali e formativi; Visto il decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016, unitamente agli Allegati, di approvazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana denominato Repertorio delle Qualificazioni, quale contributo al piano nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto 30 giugno 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in coerenza con il Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13; Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 «Sistema di Certificazione regionale», con cui la Regione siciliana ha istituito il Sistema regionale di certificazione ed ha definito il percorso normativo per disciplinare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione (art. 1, comma 3); Considerato che la suddetta legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 prevede, all'art. 1: che il sistema regionale di certificazione abbia, quale riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, il Repertorio regionale delle qualificazioni adottato in applicazione dell'art. 30 della legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (comma 3); che con decreto del Presidente della Regione emanato su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, siano definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione (comma 2); che con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale si individuino gli enti titolati all'erogazione dei servizi e definiscano le procedure per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale (comma 4); che con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, si definiscano le modalita' di attuazione e si individuino gli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale (comma 5); Ritenuto necessario, ai fini dell'attuazione del sistema regionale di certificazione, definirne le caratteristiche generali; Vista la nota prot. n. 5613/Gab del 6 novembre 2017, con la quale l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione ha chiesto il parere sullo schema di regolamento riguardante l'attuazione del sistema regionale di certificazione; Visto il parere n. 1004/2107, reso nell'adunanza del 14 novembre 2017 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione consultiva (numero affare 00240/2017); Visto il D.P. n. 643/Area 1^ S.G. del 29 novembre 2017, con cui e' stato costituito il Governo della Regione siciliana, - XVII Legislatura, presieduto dall'on. Sebastiano Musumeci; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 1° febbraio 2018; Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29, sono definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione. 2. Il Sistema di Certificazione regionale, nella cornice dell'apprendimento permanente, e' finalizzato a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio di competenze che le persone acquisiscono nel corso della loro vita e nei diversi contesti di apprendimento, agevolandone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilita'. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 per «apprendimento permanente» si intende qualsiasi attivita' intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.