(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
            Siciliana - Parte I n. 18 del 20 aprile 2018) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Visto lo Statuto della Regione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n.
1138, concernente Norme di attuazione  dello  Statuto  della  Regione
siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale; 
  Vista la legge regionale 6 marzo 1976,  n.  24,  recante  norme  in
materia di Addestramento professionale dei lavoratori; 
  Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 che definisce  i
principi e i criteri generali nel  cui  rispetto  adottare  norme  di
natura regolamentare per il riordino della formazione professionale; 
  Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
  Vista la Risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  12
novembre 2002 «Conclusioni del Consiglio  e  dei  rappresentanti  dei
governi degli Stati membri,  riuniti  in  sede  di  Consiglio,  sulle
priorita' future di una maggiore cooperazione europea in  materia  di
istruzione  e  formazione  professionale  (IFP)»,  per  aumentare  la
trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale  tramite
l'applicazione  e  la   razionalizzazione   di   strumenti   e   reti
d'informazione e la successiva «Dichiarazione di Copenaghen» adottata
il 30 novembre  2002  dai  Ministri  di  31  Paesi  europei  e  dalla
Commissione; 
  Vista la «Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa  ad  un  Quadro  comunitario
unico  per  la  trasparenza  delle  qualifiche  e  delle   competenze
(Europass)» per realizzare la trasparenza delle  qualifiche  e  delle
competenze  mediante  l'istituzione  di  una  raccolta  personale   e
coordinata di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono
utilizzare su base volontaria per presentare le proprie qualifiche  e
competenze in Europa; 
  Vista la «Raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del  18  dicembre  2006,  relativa   alle   competenze   chiave   per
l'apprendimento permanente» che fornisce una piattaforma  comune  per
la definizione delle cosiddette competenze per  la  cittadinanza,  la
cui  acquisizione  da  parte  di  tutti  i  cittadini  europei   deve
costituire l'obiettivo prioritario degli Stati membri; 
  Vista la «Raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del  18  giugno  2009  sull'istituzione  di  un  Quadro  europeo   di
riferimento per la garanzia della qualita'  dell'istruzione  e  della
formazione professionale», che definisce i crediti per l'istruzione e
la formazione professionale (ECVET) ed il quadro metodologico  comune
che  facilita  l'accumulo  e  il  trasferimento  dei   risultati   di
apprendimento, in termini di crediti, da un  sistema  all'altro  allo
scopo del raggiungimento di una qualifica; 
  Vista la «Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012  sulla
convalida dell'apprendimento non  formale  e  informale»,  che  vuole
istituire entro il 2018 modalita'  che  consentano  alle  persone  di
ottenere  una  convalida  delle  conoscenze,  abilita'  e  competenze
acquisite in contesti di apprendimento  non  formali  e  informali  e
ottenere   una   qualifica   completa   o    parziale,    migliorando
l'occupabilita'  e  la  mobilita',  in  particolare   delle   persone
socialmente ed economicamente svantaggiate o meno qualificate; 
  Vista  la  «Raccomandazione  del  Consiglio  del  22  aprile   2013
sull'istituzione di una Garanzia per i giovani», che  individua,  tra
gli orientamenti su cui dovrebbero basarsi i sistemi di garanzia  per
i giovani, anche l'attuazione della raccomandazione del  20  dicembre
2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale; 
  Vista la «Raccomandazione del Consiglio  del  22  maggio  2017  sul
Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente,
che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 23 aprile 2008,  sulla  costituzione  del  quadro  europeo  delle
qualifiche per l'apprendimento permanente» che  consente  ai  diversi
sistemi  nazionali  di  riconoscere  reciprocamente  i  titoli  e  le
qualifiche  quali  certificazioni  dei  risultati  di   apprendimento
(learning outcomes),  indipendentemente  dai  contesti  in  cui  tale
apprendimento si e' realizzato, attraverso un insieme di  riferimenti
condivisi che rendano possibile a tutti i cittadini l'esercizio della
cittadinanza  europea,  attraverso   la   mobilita'   di   studio   e
professionale; 
  Considerata  la  condizionalita'  ex   ante   «10.3   apprendimento
permanente» di cui all'allegato XI del «Regolamento UE  n.  1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la  quale
prevede, tra i criteri di  adempimento,  «l'esistenza  di  un  quadro
politico  strategico  nazionale  e/o  regionale  per  l'apprendimento
permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE»; 
  Visto l'Accordo  di  Partenariato  2014-2020,  il  quale  evidenzia
l'impegno dell'Italia a realizzare un «Piano di lavoro» finalizzato a
garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro
operativo di riconoscimento delle qualificazioni  regionali  e  delle
relative competenze; 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita», che pone le basi del sistema nazionale  di  certificazione
delle competenze; 
  Considerato che l'art. 4 della suddetta legge 28  giugno  2012,  n.
92: 
    al comma 51 definisce l'apprendimento permanente  come  qualsiasi
attivita' intrapresa dalle persone in modo  formale,  non  formale  e
informale, nelle varie fasi della vita,  al  fine  di  migliorare  le
conoscenze,  le  capacita'  e  le  competenze,  in  una   prospettiva
personale, civica, sociale e occupazionale; 
    al comma 58 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per
la definizione delle norme generali ed  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali; 
    al comma 64 stabilisce  che  il  sistema  pubblico  nazionale  di
certificazione delle  competenze  si  fonda  su  standard  minimi  di
servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel  rispetto  dei
principi di accessibilita', riservatezza, trasparenza, oggettivita' e
tracciabilita'; 
    al comma 68 delega il Governo a definire: 
      a) gli  standard  di  certificazione  delle  competenze  e  dei
relativi servizi, rispondenti ai principi di cui  al  comma  64,  che
contengono gli elementi essenziali per la  riconoscibilita'  e  ampia
spendibilita' delle certificazioni in ambito regionale, nazionale  ed
europeo; 
      b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno  ogni
tre anni,  del  repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali; 
      c) le modalita' di registrazione delle competenze  certificate,
anche con riferimento al libretto  formativo  ed  alle  anagrafi  del
cittadino; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Considerato che  l'art.  4  del  suddetto  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13: 
    al comma 1 esplicita che gli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema nazionale di certificazione delle competenze sono definiti in
termini di processo, attestazione e sistema; 
    al comma 2  specifica  che  gli  standard  costituiscono  livelli
essenziali delle prestazioni da garantirsi  su  tutto  il  territorio
nazionale, anche  in  riferimento  all'individuazione  e  validazione
degli apprendimenti non formali e informali e al  riconoscimento  dei
crediti formativi; 
    al  comma  3  stabilisce  che   gli   enti   pubblici   titolari,
nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari
e  nell'organizzazione  dei  relativi  servizi,  adottano  i  livelli
essenziali delle  prestazioni  e  gli  standard  minimi  di  servizio
previsti; 
    al  comma  4  indica  che  gli  standard   minimi   di   servizio
costituiscono  riferimento  per  gli  enti  pubblici  titolari  nella
definizione di standard minimi di erogazione  dei  servizi  da  parte
degli enti titolati; 
  Considerato, altresi', che gli articoli 5, 6, 7  del  sopra  citato
decreto   legislativo   16   gennaio   2013,   n.   13    definiscono
rispettivamente gli standard  di  processo,  attestazione  e  sistema
relativi al sistema nazionale di certificazione delle competenze; 
  Visto il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,   di   concerto   con    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente  la
definizione di un Quadro operativo per il  riconoscimento  a  livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali, di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
  Considerato che il suddetto decreto  ministeriale  30  giugno  2015
definisce una cornice di riferimenti comuni  per  l'operativita'  dei
servizi  di  individuazione  e  validazione  e  certificazione  delle
competenze di titolarita' regionale e che ha declinato in termini  di
riferimenti operativi gli standard minimi del  sistema  nazionale  di
certificazione  relativi  a  processo  di  erogazione  dei   servizi,
attestazione e sistema. In particolare: 
    l'art. 5  ha  definito  i  riferimenti  operativi  relativi  agli
standard minimi di processo  dell'«individuazione  e  validazione»  e
della procedura di «certificazione»; 
    l'art. 6  ha  definito  i  riferimenti  operativi  relativi  agli
standard minimi di attestazione e registrazione; 
    l'art. 7 ha definito i riferimenti operativi per gli standard  di
sistema, stabilendo, tra i diversi punti, che nell'organizzazione dei
servizi di individuazione e validazione  e  di  certificazione  delle
competenze, si assicuri il rispetto dei  principi  di  collegialita',
oggettivita', terzieta' e indipendenza, si tenga  conto  dell'accordo
in sede di conferenza unificata del  10  luglio  2014  relativo  alle
«Linee  strategiche  di  intervento  in   ordine   ai   servizi   per
l'apprendimento   permanente   e   all'organizzazione   delle    reti
territoriali»,  si  prevedano  idonee  forme  di   coinvolgimento   e
partecipazione  delle  parti  economiche   e   sociali,   a   livello
territoriale; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183» il quale disciplina il  contratto  di
apprendistato; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del  19  aprile
2012  riguardante  la  definizione  di  un   sistema   nazionale   di
certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a
norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167,
recepito con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,   di   concerto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 26 settembre 2012; 
  Visto l'Accordo in Conferenza Permanente del 23 gennaio 2013 «Linee
guida in materia di tirocini», che dando seguito a  quanto  stabilito
all'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  individua
standard minimi per i tirocini formativi e di orientamento; 
  Visto   l'«Accordo   del   27   luglio   2011   tra   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano, riguardante la definizione delle aree professionali
relative  alle  figure  nazionali  di  riferimento  dei  percorsi  di
istruzione e formazione professionale di cui al  decreto  legislativo
17 ottobre 2005, n. 226»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 9 del 27 gennaio 2010 «Certificazione  competenze  e
obbligo di istruzione», che istituisce il modello di certificato  dei
saperi  e  delle  competenze  acquisiti  dagli  studenti  al  termine
dell'obbligo di istruzione, in linea con le  indicazioni  dell'Unione
europea sulla trasparenza delle certificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 10 ottobre 2005 «Approvazione  del  modello  di  libretto
formativo del cittadino»; 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150,
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha istituito  il  fascicolo
elettronico del lavoratore; 
  Vista la legge regionale 17 maggio 2016,  n.  8  «Disposizioni  per
favorire l'economia. Norme  in  materia  di  personale.  Disposizioni
varie», ed in particolare l'art. 30 «Repertorio delle  qualificazioni
della Regione»; 
  Vista la delibera di Giunta regionale del 6 aprile 2016, n.  119  -
«Approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi  di
istruzione e formazione professionale degli adulti», che  approva  le
linee guida per la realizzazione dei percorsi di IeFP dell'istruzione
degli adulti; 
  Vista la delibera di Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 212  -
«Modifica ed integrazione alle Linee guida dei percorsi di istruzione
e formazione professionale», che definisce il  Sistema  regionale  di
istruzione e formazione professionale finalizzato al conseguimento di
qualifiche e diplomi professionali,  di  competenza  esclusiva  delle
Regioni, di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b), del  Capo  III
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
  Vista la circolare n.  11  del  26  maggio  2014  «Disposizioni  in
materia di esami per il  rilascio  della  qualifica  al  termine  dei
percorsi triennali di istruzione e formazione professionale»; 
  Visto il Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani,  approvato
con deliberazione n. 106 del 13 maggio  2014  e  avvisi  pubblici  di
attuazione delle diverse misure; 
  Vista la deliberazione n. 102 del 20 aprile 2015, «Riprogrammazione
dotazione  finanziaria  del  Piano   straordinario   per   rafforzare
l'occupabilita' in Sicilia. Approvazione», che prevede, in  relazione
agli ambiti Rafforzamento  politiche  attive  e  Rafforzamento  degli
interventi per l'inserimento lavorativo, una serie di  azioni  ed  il
ricorso a servizi centrati sulla valorizzazione e lo  sviluppo  delle
competenze; 
  Vista la direttiva  43881US1/2013  applicativa  delle  linee  guida
relative ai tirocini formativi del 24 gennaio 2013, che  afferma  che
il  percorso  formativo  del  tirocinante  deve  far  riferimento  al
repertorio regionale dei profili professionali e formativi; 
  Visto  il  decreto  assessoriale  n.  2570  del  26  maggio   2016,
unitamente  agli  Allegati,  di  approvazione  del  Repertorio  delle
qualificazioni della Regione siciliana  denominato  Repertorio  delle
Qualificazioni,   quale   contributo   al   piano   nazionale   delle
qualificazioni regionali  di  cui  al  decreto  30  giugno  2015  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in coerenza con  il
Sistema Nazionale di  Certificazione  delle  Competenze,  di  cui  al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13; 
  Vista la legge regionale  29  dicembre  2016,  n.  29  «Sistema  di
Certificazione regionale», con cui la Regione siciliana ha  istituito
il Sistema regionale di certificazione ed  ha  definito  il  percorso
normativo per disciplinare i servizi di individuazione, validazione e
certificazione delle competenze acquisite in  contesti  formali,  non
formali  e  informali  in  coerenza  con  i  livelli  essenziali   di
prestazioni e standard minimi di servizio (processo,  attestazione  e
sistema) di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e  alle
conseguenti norme secondarie di attuazione (art. 1, comma 3); 
  Considerato che la suddetta legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29
prevede, all'art. 1: 
    che  il  sistema  regionale  di   certificazione   abbia,   quale
riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione  delle
competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, il
Repertorio regionale delle qualificazioni  adottato  in  applicazione
dell'art. 30 della legge regionale del 17 maggio 2016,  n.  8  (comma
3); 
    che con decreto del Presidente della Regione emanato su  proposta
dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali  e  il
lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione  e  la  formazione
professionale, siano  definite  le  caratteristiche  del  Sistema  di
Certificazione regionale e le linee guida per la sua  implementazione
(comma 2); 
    che con decreto dell'Assessore regionale per  l'istruzione  e  la
formazione   professionale   si   individuino   gli   enti   titolati
all'erogazione  dei  servizi  e  definiscano  le  procedure  per   la
certificazione delle competenze acquisite in  ambito  formale  (comma
4); 
    che con decreto dell'Assessore  regionale  per  la  famiglia,  le
politiche sociali  e  il  lavoro,  si  definiscano  le  modalita'  di
attuazione e si individuino  gli  enti  titolati  all'erogazione  del
servizio  di  individuazione,  validazione  e  certificazione   delle
competenze acquisite in ambito non formale e informale (comma 5); 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'attuazione del sistema  regionale
di certificazione, definirne le caratteristiche generali; 
  Vista la nota prot. n. 5613/Gab del 6 novembre 2017, con  la  quale
l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione ha chiesto
il parere sullo schema di regolamento  riguardante  l'attuazione  del
sistema regionale di certificazione; 
  Visto il parere n. 1004/2107, reso nell'adunanza  del  14  novembre
2017  dal  Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione
siciliana - Sezione consultiva (numero affare 00240/2017); 
  Visto il D.P. n. 643/Area 1^ S.G. del 29 novembre 2017, con cui  e'
stato  costituito  il  Governo  della  Regione  siciliana,   -   XVII
Legislatura, presieduto dall'on. Sebastiano Musumeci; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 1°  febbraio
2018; 
  Su  proposta  dell'Assessore  regionale  per  l'istruzione   e   la
formazione professionale e dell'Assessore regionale per la  famiglia,
le politiche sociali e il lavoro; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In conformita' a quanto disposto dall'art.  1,  comma  2,  della
legge  regionale  29  dicembre  2016,  n.  29,   sono   definite   le
caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale  e  le  linee
guida per la sua implementazione. 
  2.  Il  Sistema  di   Certificazione   regionale,   nella   cornice
dell'apprendimento permanente, e' finalizzato a favorire lo  sviluppo
e la valorizzazione del  patrimonio  di  competenze  che  le  persone
acquisiscono nel corso della loro vita  e  nei  diversi  contesti  di
apprendimento, agevolandone il riconoscimento, la  trasparenza  e  la
spendibilita'. 
  3.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 per «apprendimento permanente»  si
intende qualsiasi attivita' intrapresa dalle persone in modo formale,
non formale e informale, nelle varie fasi  della  vita,  al  fine  di
migliorare le conoscenze,  le  capacita'  e  le  competenze,  in  una
prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.